Dettaglio normativa UFF. MOT. CIV. DI REGGIO EMILIA
Conseguimento patente di guida a seguito Revoca
| Tipologia: | Circolari |
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| Numero: | 5262 |
| Aggiornamento: | |
| Settore di riferimento: | Patenti |
| Destinatari: | Cittadini,Operatori,Personale interno |
| Testo breve: | Conseguimento patente di guida a seguito revoca |
| Testo completo: | Si ribadisce che : Se la revoca è disposta ai sensi dell'art. 130 comma 1 lettera b (mancato superamento dell'esame di revisione tecnica disposto ai sensi dellart. 128 o 126 bis) è disposta dall'Ufficio Motorizzazione ed il nuovo conseguimento è immediato e si può chiedere la più alta categoria di patente posseduta senza il criterio di propeduticità (prima la b poi la C poi la E) Se la revoca è sanzione amministrativa accessoria viene disposta dal Prefetto ed il conseguimento di una nuova patente può essere richiesto dopo i tempi previsti dall'articolo 219 del codice della Strada o dagli articoli che prevedono la revoca immediata del documento. Quando la revoca è disposta dal prefetto valgono i principi di prodeuticità ed il conseguimento soggiace alle limitazioni per i neopatentati. Per tutti i tipi di revoca la patene A viene a decadere e deve essere riconseguita, per il conseguimento della patente B è obbligatori effettuare le guide obbligatorie.
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| Data di pubblicazione: | giovedì 12 settembre 2019 |
| Allegati: |
Circolare_protocollo_5262_23-02-2012_all_1 conseguiemento dopo revoca.pdf -
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