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Testo completo:
| La seguente procedura vale per:
- Il rinnovo di patenti di guida scadute di validità da oltre cinque anni;
- Conversioni di patenti UE scadute da più di cinque anni al momento della richiesta;
- I conducenti a carico dei quali, alla data del 1° set 2021, sia stato già adottato provvedimento di revisione tecnica per patente scaduta da più di tre anni.
Contestualmente alla richiesta di duplicato (o di conversione) bisognerà allegare la seguente documentazione:
- Modello TT746: (con valorizzazione del campo “altre richieste” con la seguente dicitura: esperimento di guida con veicolo (tipo e targa) e accompagnatore (generalità, n° patente posseduta e relativa categoria)).
- Attestazione di versamento: euro 16,20 su conto corrente postale n. 9001.
Gli uffici successivamente rilasceranno una ricevuta di prenotazione dell'"esperimento di guida", valida per condurre il veicolo indicato per il giorno della prova (che verrà inserita all’interno della busta d’esame).
CASO 1: La mancata volontà di sottoporsi all'esperimento di guida da parte dei conducenti interessati, comporta l'avvio del procedimento di revisione patente ex art. 128 C.d.S
CASO 2: Esito negativo dell’esperimento di guida. Comporta l'avvio del procedimento di revisione patente ex art. 128 C.d.S.
CASO 3: Esito positivo dell’esperimento di guida. Gli uffici procederanno al duplicato della patente / conversione della patente unionale.
Nel caso di conducenti a carico dei quali, alla data del 1° set 2021, sia stato già adottato provvedimento di revisione tecnica per patente scaduta da più di tre anni, in caso di esito positivo del suddetto esperimento di guida gli uffici procederanno alla cancellazione del provvedimento di revisione adottato.
La prova sarà calibrata sulla categoria di patente posseduta dall'interessato. Nel caso in cui la patente comprenda più categorie, l'esperimento di guida si svolgerà secondo le modalità previste per la categoria di patente riportata nella tabella della circ. 24645 del 29/07/2021.
La durata della prova sarà di almeno 15 (quindici) minuti per le patenti delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE e di almeno 25 (venticinque) minuti per le altre categorie.
Il candidato può presentarsi all'esame come privatista (con veicolo non munito di doppi comandi) o come allievo di autoscuola.
In ogni caso, a tutela della sicurezza e incolumità dell'esaminatore e degli altri utenti della strada, il candidato dovrà essere accompagnato da una persona, in qualità di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 122 (1) comma 2 del CdS. |
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