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Ciclomotori_Rilascio duplicato del Certificato di Circolazione a seguito di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento - Dettaglio Comunicazioni

Dettaglio Comunicazioni

Ciclomotori_Rilascio duplicato del Certificato di Circolazione a seguito di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento

Rilascio duplicato carta di circolazione a seguito di smarrimento, sottrazione o distruzione

In caso di smarrimento, furto o distruzione della carta di circolazione, occorre presentare denuncia presso Carabinieri o Polizia di Stato (entro 48 ore dall'accaduto).

Contestualmente alla denuncia viene rilasciato un Permesso provvisorio di circolazione, necessario a circolare con il proprio veicolo in attesa del nuovo documento di circolazione.

Se la carta di circolazione non è duplicabile con procedimento semplificato (Documento "duplicabile U.C.O."), occorre presentare la richiesta di duplicato su apposito modulo (TT2119), presso un Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC), compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute. Il modulo è disponibile online nella sezione "Modulistica" del Portale dell'Automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it).

La Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione (Motorizzazione) nel caso in cui il documento sia "duplicabile U.C.O.", ricevuta per via telematica la denuncia dagli Organi di Polizia, ristampa il documento e lo invia all'indirizzo di residenza o altro indirizzo indicato dall'intestatario alla presentazione della denuncia.

 

Modalità di recapito/consegna a domicilio

Il servizio di recapito del plico contenente la nuova carta di circolazione è svolto, per conto della Motorizzazione, da Poste Italiane spa.  

Il costo del servizio di recapito è di € 6,00 + IVA per un totale di € 7,32 che l'intestatario dovrà pagare a mezzo contrassegno in contanti o tramite carte di credito, debito o prepagate su circuito Visa o Mastercard, all'atto della consegna a domicilio o al momento del ritiro presso l'Ufficio postale.

Il servizio prevede un solo tentativo di recapito all'indirizzo di residenza o altro indirizzo indicato dal titolare all'atto della presentazione della denuncia.

Nel caso in cui non sia possibile consegnare il plico all'indirizzo indicato per assenza del destinatario, l'addetto al recapito lascia un apposito avviso di mancata consegna (Avviso di mancata consegna) nella cassetta postale. L'avviso contiene tutte le informazioni necessarie al ritiro del plico in giacenza, compreso l'ufficio postale di riferimento, i relativi orari ed il corrispettivo da pagare pari a 7,32 euro senza oneri aggiuntivi per il servizio di giacenza.

La giacenza presso l'Ufficio Postale di riferimento sarà di 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di mancata consegna. Trascorso tale termine, il nuovo documento non ritirato presso l'Ufficio Postale dal titolare o suo delegato, sarà restituito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'annullamento sull'Archivio Nazionale dei Veicoli e per la distruzione dello stesso. 

Nel caso di impossibilità di recapito per le seguenti motivazioni:

- rifiuto

- indirizzo inesatto

- indirizzo insufficiente

- indirizzo inesistente

- destinatario irreperibile

- destinatario deceduto

- destinatario sconosciuto

- destinatario trasferito

 

il documento viene restituito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'annullamento sull'Archivio Nazionale dei Veicoli e per la distruzione dello stesso.