Veicoli nell’unione: ottenimento e rinnovo di una patente di guida
Ultimo aggiornamento 26 Giugno 2024 a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PATENTI DI GUIDA
RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA
Per ottenere la patente di guida in un Paese dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, i requisiti includono solitamente la residenza, l'età minima, il soddisfacimento del livello obbligatorio di idoneità medica, il superamento di una prova di guida. In Italia occorre preliminarmente anche aver superato una prova teorica.
Requisiti di età per il rilascio di una patente di guida di categoria AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
Ai sensi della direttiva 2006/126/CE la patente di guida:
-
categoria AM consente di condurre
- ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
- veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;
- quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
- di categoria A1 consente di condurre i motocicli di cilindrata massima di 125 cm3, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg, tricicli di potenza non superiore a 15 kW. L'età minima per la categoria A1 è fissata a 16 anni;
- di categoria A2 consente di condurre i motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima. L'età minima per la categoria A2 è fissata a 18 anni;
-
di categoria A consente di condurre:
- tutti i motocicli. L'età minima per la categoria A è fissata a 20 anni. Tuttavia, l'autorizzazione a guidare motocicli di questa categoria richiede un’esperienza di almeno due anni su motocicli con patente di guida della categoria A2. Questa esperienza preliminare può non essere richiesta se il candidato ha almeno 24 anni;
- i tricicli di potenza superiore a 15 KW: in tal caso l’età minima richiesta è 21 anni.
- di categoria B1 consente di condurre quadricicli diversi da quelli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. L'età minima per la categoria B1 è fissata a 16 anni;
- di categoria B consente di condurre autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai motoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. L'età minima per la categoria B è fissata a 18 anni;
- di categoria BE consente di condurre complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg. L'età minima per la categoria B è fissata a 18 anni;
- di categoria C1 consente di condurre autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg. L’età minima per la categoria C1 è fissata in 18 anni;
- di categoria C1E consente di condurre complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg. La patente di categoria C1E consente anche di condurre complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg. L’età minima per la categoria C1E è fissata in 18 anni;
- di categoria C consente di condurre autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg. L’età minima per la categoria C è fissata in 21 anni, fatto salvo il possesso di una carta di qualificazione del conducente;
- di categoria CE consente di condurre complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg. L’età minima per la categoria CE è fissata in 21 anni, fatto salvo il possesso di una carta di qualificazione del conducente;
- di categoria D1 consente di condurre autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg. L’età minima per la categoria D1 è fissata in 21 anni;
- di categoria D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg. L’età minima per la categoria D1E è fissata in 21 anni;
- di categoria D consente di condurre autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg. L’età minima per la categoria D è fissata in 24 anni, fatto salvo il possesso di una carta di qualificazione del conducente;
- di categoria DE consente di condurre complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg. L’età minima per la categoria DE è fissata in 24 anni, fatto salvo il possesso di una carta di qualificazione del conducente.
Requisiti di residenza per i cittadini stranieri provenienti da altro Stato membro per il rilascio di una patente di guida
I requisiti per il rilascio di una patente di guida in Italia da parte di cittadini provenienti da un altro Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo sono alternativamente:
- la residenza in Italia registrata presso un Comune;
- la residenza normale in Italia, che si ha nel luogo, in territorio italiano, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo, in territorio italiano, in cui essa abita. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali, e che pertanto soggiorna alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo, in territorio italiano, in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.
Formazione del conducente ed esami per l’ottenimento della patente di guida
Per conseguire la patente di guida in Italia non dovrai frequentare corsi specifici, né teorici, né pratici. Infatti non è di regola obbligatorio frequentare un’autoscuola per sostenere gli esami per la patente di guida.
Fa eccezione la patente di categoria B per la quale dovrai svolgere alcune ore obbligatorie di esercitazioni di guida presso un’autoscuola: in autostrada, su strade extraurbane ed in condizione di visione notturna.
Scuole guida accreditate
Le autoscuole sono soggetti privati che operano sotto il controllo diretto di organi pubblici, le Province, al fine di garantire un’adeguata formazione ai futuri conducenti.
Le tariffe praticate dalle autoscuole sono di libero mercato e non imposte dalla legge.
Per conoscere quali autoscuole operano in una Provincia devi contattare gli Uffici della Provincia stessa.
Centri per l’esame di guida
Gli esami sono svolti da dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti appositamente abilitati a seguito di un corso di formazione e di un esame.
Il contenuto del corso di formazione per gli esaminatori delle prove pratiche di guida è conforme a quanto previsto dall’allegato IV alla direttiva 2006/126/CE.
I candidati al conseguimento di una patente di guida devono prenotare gli esami (prima teorici e poi pratici) presso un Ufficio della Motorizzazione Civile, organo periferico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presente in ogni capoluogo di Provincia.
Gli Uffici dipendono da quattro Direzioni Generali Territoriali, competenti per le regioni del nord-est, del nord-ovest, del centro e del sud Italia.
L’elenco completo degli Uffici della Motorizzazione Civile, dei loro recapiti e dei nominativi dei loro responsabili sono consultabili sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it ai seguenti link:
Direzione generale territoriale del Nord-Ovest
Direzione generale territoriale del Nord-Est
Direzione generale territoriale del Centro
Direzione generale territoriale del Sud
Quanto alle Regioni e Province a Statuto speciale, di seguito i recapiti delle strutture responsabili:
Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e
comunicazioni
https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssInfrastruttureMobilita/PIR_InfrastruttureMobilitaTrasporti/PIR_Areetematiche/PIR_Altricontenuti/PIR_MotorizzazioneCivile
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Mobilità trasporti e
telecomunicazioni
Motorizzazione civile
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/motorizzazione-civile/FOGLIA1/
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
https://www.provincia.bz.it/turismo-mobilita/contatti.asp?orga_orgaid=1152
Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
http://www.motorizzazione.provincia.tn.it/
Regione Valle d’Aosta
Ufficio Motorizzazione
https://www.regione.vda.it/amministrazione/struttura/infomappa_i.asp?codmap=333
Possesso dei requisiti morali
La legge italiana dispone che per conseguire una patente di guida occorre essere in possesso di requisiti morali (art. 120 del codice della strada).
Pertanto non può conseguire la patente di guida chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e chi sia stato sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione o a specifici divieti pervisti per legge.
Se si perdono i requisiti morali, la patente già conseguita è revocata.
Alla verifica del possesso dei requisiti morali provvede l’Amministrazione: tu non devi fare nulla.
Eventuali controlli medici obbligatori per dimostrare l'idoneità alla guida
Per conseguire la patente di guida occorre dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità psicofisica.
Il controllo è di regola effettuato dai medici monocratici:
- appartenenti all’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale;
- responsabili dei servizi di base del distretto sanitario
- del ruolo del Ministero della Salute;
- ispettori delle Ferrovie dello Stato;
- militari in servizio permanente effettivo o in pensione;
- del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato
- del ruolo dei sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- ispettori medici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
appositamente accreditati presso apposita struttura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L’accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica è di competenza di una commissione medica locale, istituita in ogni capoluogo di Provincia, nei riguardi:
- dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non può essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si deve procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;
- di coloro che hanno superato i sessantacinque anni di età ed hanno titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t,
- dei conducenti per i quali è richiesto un accertamento straordinario (revisione) dei requisiti di idoneità psicofisica;
- di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico monocratico dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida;
- dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C1, C, C1E, CE, D1, D1E, D, DE.
Se sei titolare di una certificazione medica che comprovi disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) rilasciata da un soggetto accreditato secondo la legislazione italiana, puoi esibirla durante la visita medica per l’accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica: ti sarà riconosciuto il diritto a sostenere l’esame di teoria (quiz informatizzati) con una maggiorazione del tempo disponibile.
Per presentare domanda per conseguire una patente di guida in Italia dovrai produrre la seguente documentazione:
- istanza su modello TT 2112 in distribuzione presso gli Uffici Motorizzazione civile o scaricabile dal link https://www.ilportaledellautomobilista.it/Moduli/app (clicca su " Scarica il modulo TT 2112 vuoto in formato PDF "), compilato e firmato;
- attestazione sanitaria, rilasciata da medico autorizzato che comprova il possesso dei requisiti di idoneità psicofisica: l’attestazione sanitaria deve avere una data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda se rilasciata da medico monocratico, o non anteriore a sei mesi se rilasciata da commissione medica locale. Al medico devo portare un certificato anamnestico rilasciato da un tuo medico di fiducia e 2 fotografie formato tessera;
- ricevuta di pagamento su Piattaforma PAGOPA dell’importo previsto a titolo di imposta di bollo per il certificato medico (tariffa N019) da corrispondere al medico autorizzato;
- ricevuta di pagamento su Piattaforma PAGOPA a titolo di diritto di motorizzazione per l’esame e imposta di bollo per la domanda (tariffa N067);
- fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
- fotocopia del tuo codice fiscale;
- ricevuta di pagamento su Piattaforma PAGOPA per l’imposta di bollo sulla patente da conseguire (tariffa N019). Questa tariffa può essere corrisposta anche dopo aver superato l’esame di teoria.
Per visualizzare il tariffario PAGOPA: https://www.ilportaledellautomobilista.it/documents/56611/82780328/TARIFFARIO_SDG_IT.pdf
Puoi procedere al servizio di pagamento su PAGOPA solo dopo aver effettuato l’accesso con SPID su Il Portale dell’Automobilista https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/home /
Validità della patente di guida
Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; se rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni; se rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni; se rilasciate o confermate a chi ha superato l’ottantesimo anno di età sono valide per due anni (vedi anche paragrafo: “Validità della patente di guida per i conducenti anziani”).
Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B sono di regola valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni; se rilasciate o confermate a chi ha superato l’ottantesimo anno di età sono valide per due anni (vedi anche paragrafo “Validità della patente di guida per i conducenti anziani”).
Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Al compimento dei sessantacinque anni di età le patenti di categoria C e CE abilitano più alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 tonnellate: puoi però continuare a condurre questi veicoli fino al massimo sessantotto anni se consegui uno specifico attestato (vedi infra paragrafo “Validità della patente di guida per i conducenti anziani”).
Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. Al compimento dei sessanta anni di età le patenti di categoria D1, D1E, D e DE abilitano solo alla guida di veicoli di categoria B o BE: puoi però continuare a guidare veicoli di categoria D1, D1E, D e DE fino al massimo a sessantotto anni se consegui uno specifico attestato (vedi infra paragrafo “Validità della patente di guida per i conducenti anziani”).
In tutti i casi, qualora sia ritenuto necessario incrementare la frequenza dei controlli medici, la commissione medica locale (vedi infra paragrafo “Eventuali controlli medici obbligatori per dimostrare l'idoneità alla guida”) può eventualmente ritenere di rinnovare la validità di una patente di guida per un periodo ridotto.
Validità della patente di guida per i conducenti anziani
Così come possibile ai sensi della Direttiva 2006/126/UE, l’Italia ha disposto di incrementare la frequenza dei controlli medici e di applicare altre misure specifiche quando determinate categorie di conducenti raggiungano una certa età. Pertanto:
- al compimento dell’ottantesimo anno di età, le patenti si rinnovano ogni due anni;
- dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età e fino al compimento dei sessantotto anni, per condurre autotreni e autoarticolati di massa superiore a 20 tonnellate dovrai avere, oltre alla validità della patente di categoria CE, uno specifico attestato della commissione medica locale;
- successivamente al compimento del sessantesimo anno di età e fino al compimento del sessantottesimo anno, per guidare un autobus dovrai avere, oltre alla validità della patente di categoria D1, D1E, D o DE, anche uno specifico attestato della commissione medica locale. Dopo il compimento del sessantottesimo anno di età, se sei un conducente munito di patente italiana non potrai condurre un autobus sul territorio nazionale ma solo veicoli di categoria B o BE. Potrai anche chiedere la riclassificazione della patente D1, D1E, D o DE posseduta in B o BE.
Formati accettati per la patente di guida in aggiunta al formato standard UE adottato nel 2013
Se sei un cittadino proveniente da qualsiasi altro Stato dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo puoi condurre in Italia un veicolo alla cui guida ti abilita la patente che possiedi, rilasciata dal tuo Stato di provenienza, anche se è di modello non conforme a quello previsto dalla direttiva 2006/126/UE. La patente deve essere in corso di validità. Esistono però casi nei quali puoi essere obbligato a convertire la tua patente in patente di guida italiana (vedi infra paragrafo “Sostituzione obbligatoria di patenti di guida”).
Patenti di guida provvisorie e condizioni per il loro utilizzo
Non è possibile condurre veicoli in Italia con una patente di guida provvisoria, o con un’autorizzazione ad esercitarsi alla guida, rilasciata da altro Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.
RICONOSCIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA
Riconoscimento delle patenti di guida rilasciate in altri paesi dell'UE
Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane.
Pertanto, se sei titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo puoi circolare con la tua patente, senza richiederne la conversione in equipollente documento di guida italiano, fino alla data di scadenza della validità, anche se hai posto la residenza anagrafica o normale in Italia.
Tuttavia, se commetti violazioni che secondo la legge italiana comportano la sospensione o la revoca della patente, ti può essere inibita per un certo periodo di tempo la guida sul territorio nazionale.
Se hai posto la residenza anagrafica o normale in Italia puoi anche chiedere la sostituzione della tua patente in corso di validità con una italiana equivalente alla categoria che possiedi. Ciò non è possibile, però, se la tua patente è sottoposta a limitazioni (ad esempio esame di revisione) o è stata sospesa, ritirata o revocata in un altro Stato membro.
Ci sono però alcuni casi in cui la conversione della patente che possiedi in patente di guida italiana è obbligatoria (vedi infra paragrafo “Sostituzione obbligatoria di patenti di guida”).
Riconoscimento delle patenti di guida rilasciate in Paesi terzi
Le patenti di guida rilasciate da uno Stato non appartenente all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo consentono di guidare in Italia a condizione ad esse sia allegato un permesso di guida internazionale, redatto su modello previsto dalla Convenzione di Ginevra del 1949 o dalla Convenzione di Vienna del 1968, oppure con una traduzione ufficiale della patente, redatta in italiano. Sia la patente di guida che possiedi che la patente di guida internazionale devono essere in corso di validità.
In alcuni casi, individuati dal Ministero dell’Interno, non è obbligatorio il permesso internazionale (ad esempio per le patenti britanniche a seguito della Brexit ovvero per quelle patenti redatte su modelli corrispondenti a quello stabilito dalla Convenzione di Vienna).
Tuttavia, se sei il titolare della patente rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE e hai posto la residenza anagrafica in Italia da oltre un anno, per guidare in Italia devi ottenere una patente di guida italiana:
- per conversione, se la patente che possiedi è in corso di validità ed è stata rilasciata da uno Stato con cui l’Italia ha concluso un accordi di reciprocità ai fini della conversione;
- oppure, in caso contrario, sostenendo i previsti esami di abilitazione (esame teorico e pratico).
Riconoscimento delle patenti di guida rilasciate in altri Paesi dell'UE in sostituzione di una patente di guida extra-UE
Le patenti in corso di validità rilasciate da un altro Stato dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo per conversione di una patente rilasciata da uno Stato extra UE:
- sono considerate come patenti UE a tutti gli effetti, se l’Italia ha stipulato accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida con lo Stato extra UE che ha rilasciato la patente originaria;
-
sono considerate come patenti rilasciate da Paesi extra UE o extra
SEE, se l’Italia non ha stipulato accordi di reciprocità
in materia di conversione di patenti di guida con lo Stato terzo che
ha rilasciato la patente originaria o se tale accordo è
scaduto.
Pertanto, in quest’ultimo caso puoi guidare in Italia a condizione che tu non abbia qui la residenza anagrafica o che non sia trascorso più di un anno da quando l’hai presa.
Trascorso un anno dalla data in cui hai preso la residenza anagrafica in Italia per condurre veicoli in Italia dovrai conseguire una patente italiana, sostenendo i previsti esami di abilitazione (esame teorico e pratico).
Contatti dell'autorità responsabile
Informazioni sulle patenti di guida possono essere richieste agli Uffici Motorizzazione Civile, presenti in ogni capoluogo di Provincia italiano.
Gli Uffici dipendono da 4 Direzioni Generali Territoriali, competenti per le regioni del nord-est, del nord-ovest, del centro e del sud.
L’elenco completo degli Uffici della Motorizzazione Civile, dei loro recapiti e dei nominativi dei loro responsabili sono consultabili sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili www.mit.gov.it ai seguenti link:
- Direzione generale territoriale del Nord-Ovest
- Direzione generale territoriale del Nord-Est
- Direzione generale territoriale del Centro
- Direzione generale territoriale del Sud
Quanto alle Regioni e Province a Statuto speciale, di seguito i recapiti delle strutture responsabili:
Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e
comunicazioni
https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssInfrastruttureMobilita/PIR_InfrastruttureMobilitaTrasporti/PIR_Areetematiche/PIR_Altricontenuti/PIR_MotorizzazioneCivile
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Mobilità trasporti e
telecomunicazioni
Motorizzazione civile
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/motorizzazione-civile/FOGLIA1/
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
https://www.provincia.bz.it/turismo-mobilita/contatti.asp?orga_orgaid=1152
Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
http://www.motorizzazione.provincia.tn.it/
Regione Valle d’Aosta
Ufficio Motorizzazione
https://www.regione.vda.it/amministrazione/struttura/infomappa_i.asp?codmap=333
Documenti che un cittadino dell'UE deve presentare per ottenere il riconoscimento della propria patente, inclusi eventuali limiti di tempo
Fermo restando il riconoscimento ai fini della circolazione in Italia della tua patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (vedi il paragrafo Riconoscimento delle patenti di guida rilasciate in altri paesi dell'UE), se hai posto la residenza anagrafica o normale in Italia puoi convertirla in patente di guida italiana.
Per sapere come fare vedi il paragrafo Documenti che un cittadino dell'UE deve presentare per ottenere la sostituzione della propria patente.
SOSTITUZIONE OBBLIGATORIA DI PATENTI DI GUIDA
Come previsto dalla direttiva 2006/126/UE, se poni la tua residenza anagrafica o normale in Italia devi procedere alla conversione della patente posseduta in patente di guida italiana se:
- sei titolare di patente di guida senza limiti di validità amministrativa o con validità amministrativa superiore a quella prevista dalla Direttiva 2006/126 CE (dopo che sono trascorsi due anni dalla data in cui hai preso residenza anagrafica o normale);
- se hai commesso con la tua patente UE una violazione dalla quale, secondo la normativa italiana, deriva l’obbligo di sottoporsi ad un provvedimento restrittivo della patente (ad es. revisione);
- se la perdi, ti viene rubata o è danneggiata;
- se è scaduta e devi rinnovarla.
Eventuali obblighi di sostituzione di una patente di guida rilasciata da un Paese terzo con una patente italiana
Le patenti in corso di validità rilasciate da un altro Stato dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo per conversione di una patente rilasciata da uno Stato extra UE:
- sono considerate come patenti UE a tutti gli effetti, se l’Italia ha stipulato accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida con lo Stato extra UE che ha rilasciato la patente originaria;
-
sono considerate come patenti rilasciate d Paesi terzi se
l’Italia non ha stipulato accordi di reciprocità in
materia di conversione di patenti di guida con lo Stato extra UE che
ha rilasciato la patente originaria o se tale accordo è
scaduto.
In questo ultimo caso puoi guidare in Italia a condizione che tu non abbia qui la residenza anagrafica o che non sia trascorso più di un anno da quando l’hai presa.
Trascorso un anno dalla data in cui hai preso la residenza anagrafica in Italia per condurre veicoli in Italia dovrai conseguire una patente italiana, sostenendo i previsti esami di abilitazione (esame teorico e pratico).
Contatti con l’Autorità responsabile
Per informazioni sulla sostituzione obbligatoria della patente di guida puoi rivolgerti agli Uffici Motorizzazione Civile, presenti in ogni capoluogo di Provincia italiano.
Gli Uffici dipendono da 4 Direzioni Generali Territoriali, competenti per le regioni del nord-est, del nord-ovest, del centro e del sud.
L’elenco completo degli Uffici della Motorizzazione Civile, dei loro recapiti e dei nominativi dei loro responsabili sono consultabili sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasportiwww.mit.gov.it ai seguenti link:
- Direzione generale territoriale del Nord-Ovest
- Direzione generale territoriale del Nord-Est
- Direzione generale territoriale del Centro
- Direzione generale territoriale del Sud
Quanto alle Regioni e Province a Statuto speciale, di seguito i recapiti delle strutture responsabili:
Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e
comunicazioni
https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssInfrastruttureMobilita/PIR_InfrastruttureMobilitaTrasporti/PIR_Areetematiche/PIR_Altricontenuti/PIR_MotorizzazioneCivile
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Mobilità trasporti e
telecomunicazioni
Motorizzazione civile
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/motorizzazione-civile/FOGLIA1/
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
https://www.provincia.bz.it/turismo-mobilita/contatti.asp?orga_orgaid=1152
Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
http://www.motorizzazione.provincia.tn.it/
Regione Valle d’Aosta
Ufficio Motorizzazione
https://www.regione.vda.it/amministrazione/struttura/infomappa_i.asp?codmap=333
RINNOVO O SOSTITUZIONE DI UNA PATENTE DI GUIDA IN ITALIA
Puoi essere titolare di una sola patente di guida dell’UE. Essa è rilasciata dalle Autorità dello Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo dove hai residenza normale.
Se sei un cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo ed hai trasferito la tua residenza normale in Italia la tua patente di guida, rilasciata dal tuo Stato di provenienza è stata smarrita o rubata, o è deteriorata oppure giunge a scadenza, devi sostituirla o rinnovarla con una patente italiana.
Requisiti di residenza per il rinnovo della patente di guida per cittadini stranieri provenienti da altro Stato membro
I requisiti per il rilascio di una patente di guida in Italia da parte di cittadini provenienti da un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo sono alternativamente:
- la residenza in Italia registrata presso un Comune;
- la residenza normale in Italia, che si ha nel luogo, in territorio italiano, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo, in territorio italiano, in cui essa abita. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali, e che pertanto soggiorna alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo, in territorio italiano, in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.
Requisiti di età per il rinnovo della patente di guida di categoria AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE
Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; se rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni; se rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni; se rilasciate o confermate a chi ha superato l’ottantesimo anno di età sono valide per due anni (vedi anche paragrafo: “Validità della patente di guida per i conducenti anziani”).
Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B sono di regola valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni; se rilasciate o confermate a chi ha superato l’ottantesimo anno di età sono valide per due anni (vedi anche paragrafo “Validità della patente di guida per i conducenti anziani”).
Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Al compimento dei sessantacinque anni di età le patenti di categoria C e CE abilitano più alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 tonnellate: puoi però continuare a condurre questi veicoli fino al massimo sessantotto anni se consegui uno specifico attestato (vedi infra paragrafo “Validità della patente di guida per i conducenti anziani”).
Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. Al compimento dei sessanta anni di età le patenti di categoria D1, D1E, D e DE abilitano solo alla guida di veicoli di categoria B o BE: puoi però continuare a guidare veicoli di categoria D1, D1E, D e DE fino al massimo a sessantotto anni se consegui uno specifico attestato (vedi infra paragrafo “Validità della patente di guida per i conducenti anziani”).
In tutti i casi, qualora sia ritenuto necessario incrementare la frequenza dei controlli medici, la commissione medica locale (vedi infra paragrafo “Eventuali controlli medici obbligatori per dimostrare l'idoneità alla guida”) può eventualmente ritenere di rinnovare la validità di una patente di guida per un periodo ridotto.
Termini per il rinnovo della patente di guida scaduta
La circolazione con patente di guida scaduta è sanzionata.
Trascorsi cinque dalla data di scadenza della patente per rinnovarla devi sottoporti ad un esperimento di guida (solo esame pratico), per verificare che possiedi ancora conoscenze, capacità e comportamenti idonei per condurre, senza pericolo, un veicolo a motore. In caso di esito negativo la patente è revocata. Nel caso in cui non ti sottoponi all’esperimento di guida nel giorno stabilito, la patente è sospesa.
Per richiedere la conversione ed il contestuale rinnovo di una patente di guida scaduta da più di cinque anni, devi presentare:
-
(per la domanda di conversione e contestuale rinnovo):
- istanza su modello TT 2112 in distribuzione presso gli Uffici Motorizzazione civile o scaricabile dal link https://www.ilportaledellautomobilista.it/Moduli/app (clicca su " Scarica il modulo TT 2112 vuoto in formato PDF "), compilato e firmato;
- ricevuta di pagamento su Piattaforma PAGOPA degli importi previsti a titolo di diritti di motorizzazione per l’operazione di conversione di patente UE o SEE e di imposta di bollo sulla domanda e sulla patente da conseguire (tariffa N003);
- patente da convertire in visione e fotocopia (fronte retro);
- attestazione sanitaria, rilasciata da medico autorizzato che comprova il possesso dei requisiti di idoneità psicofisica: l’attestazione sanitaria deve avere una data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda se rilasciata da medico monocratico, o non anteriore a sei mesi se rilasciata da commissione medica locale. Al medico devo portare un certificato anamnestico rilasciato da un tuo medico di fiducia e 2 fotografie formato tessera;
- ricevuta di pagamento su Piattaforma PAGOPA dell’importo previsto a titolo di imposta di bollo per il certificato medico (tariffa N019) da corrispondere al medico autorizzato;
- documento di riconoscimento in corso di validità;
- fotocopia del tuo codice fiscale.
-
(per sottoporti all’esperimento di guida, poiché la
patente è scaduta da più di cinque anni):
- istanza su modello TT 746 in distribuzione presso gli Uffici Motorizzazione civile o scaricabile dal link https://www.ilportaledellautomobilista.it/Moduli/app (clicca su https://www.ilportaledellautomobilista.it/Moduli/app?nomePdf=TT746&service=download ). Sul campo “(2) altre richieste” del modello scrivi: “esperimento di guida con veicolo (indicare tipo e targa) e accompagnatore (indicare generalità, numero e categoria della patente posseduta)”;
- ricevuta di pagamento su Piattaforma PAGOPA dell’importo previsto a titolo di diritto di motorizzazione per l’esperimento di guida (tariffa N017).
Se non richiedi di sottoporti all’esperimento di guida, sulla patente italiana, rilasciata per conversione, l’Ufficio della motorizzazione dispone un provvedimento di revisione (esame teorico e pratico).
Eventuali controlli medici obbligatori per dimostrare l'idoneità alla guida
I controlli medici obbligatori sono relativi a quanto previsto dall’allegato III della direttiva 2006/126/CE ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006L0126-20201101&from=IT#tocId55 ) per la versione italiana, ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006L0126-20201101&from=IT#tocId55 )per la versione inglese
Documenti che un cittadino dell'UE deve presentare per ottenere la sostituzione della propria patente
Per convertire la tua patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo in patente di guida italiana devi presentare:
- istanza su modello TT 2112 in distribuzione presso gli Uffici Motorizzazione civile o scaricabile dal link https://www.ilportaledellautomobilista.it/Moduli/app (clicca su " Scarica il modulo TT 2112 vuoto in formato PDF "), compilato e firmato;
- ricevuta di pagamento su Piattaforma PAGOPA degli importi previsti a titolo di diritti di motorizzazione per l’operazione di conversione di patente UE o SEE e di imposta di bollo sulla domanda e sulla patente da conseguire (tariffa N003);
- patente da convertire in visione e fotocopia (fronte retro);
- 2 fotografie formato tessera, solo se non devi produrre anche l’attestazione sanitaria;
- documento di riconoscimento in corso di validità;
- fotocopia del tuo codice fiscale.
Ti sarà rilasciata una patente di guida italiana con una validità pari a quella residua della patente che possedevi, se coerente con la validità prevista dalla normativa italiana.
Se la patente posseduta è in scadenza o è scaduta, dovrai presentare anche:
- attestazione sanitaria, rilasciata da medico autorizzato che comprova il possesso dei requisiti di idoneità psicofisica: l’attestazione sanitaria deve avere una data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda se rilasciata da medico monocratico, o non anteriore a sei mesi se rilasciata da commissione medica locale. Al medico devo portare un certificato anamnestico rilasciato da un tuo medico di fiducia e 2 fotografie formato tessera;
- ricevuta di pagamento su Piattaforma PAGOPA dell’importo previsto a titolo di imposta di bollo per il certificato medico (tariffa N019) da corrispondere al medico autorizzato;
In tal caso ti sarà rilasciata una patente di guida italiana con la validità prevista dalla legge italiana in relazione alla categoria ed alla tua età oppure, se ne ricorre il caso, con la validità ridotta.
Per visualizzare il tariffario PAGOPA: https://www.ilportaledellautomobilista.it/documents/56611/82780328/TARIFFARIO_SDG_IT.pdf
Puoi procedere al servizio di pagamento su PAGOPA solo dopo aver effettuato l’accesso con SPID su Il Portale dell’Automobilista https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/home /
Sostituzione di una patente di guida rilasciata da un Paese terzo con una italiana e termini da rispettare
Si possono essere convertite, senza obbligo di sostenere gli esami di idoneità (teorici e pratici) solo le patenti di guida rilasciate da Stati extra UE o extra SEE con i quali l’Italia ha stipulato specifici accordi di reciprocità in materia di conversione delle patenti. Ti sarà rilasciata una patente italiana della categoria prevista dall’accordo specifico.
Documenti che un cittadino di un Paese terzo deve presentare per ottenere la sostituzione della propria patente
Per convertire la tua patente di guida rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE devi presentare:
- istanza su modello TT 2112 in distribuzione presso gli Uffici Motorizzazione civile o scaricabile dal link https://www.ilportaledellautomobilista.it/Moduli/app (clicca su " Scarica il modulo TT 2112 vuoto in formato PDF "), compilato e firmato;
- attestazione sanitaria, rilasciata da medico autorizzato che comprova il possesso dei requisiti di idoneità psicofisica: l’attestazione sanitaria deve avere una data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda se rilasciata da medico monocratico, o non anteriore a sei mesi se rilasciata da commissione medica locale. Al medico devo portare un certificato anamnestico rilasciato da un tuo medico di fiducia e 2 fotografie formato tessera;
- ricevuta di pagamento su Piattaforma PAGOPA dell’importo previsto a titolo di imposta di bollo per il certificato medico (tariffa N019) da corrispondere al medico autorizzato;
- ricevuta di pagamento degli importi previsti a titolo di diritti di motorizzazione per l’operazione di conversione e di imposta di bollo sulla domanda e sulla patente da conseguire (tariffa N003);
- patente da convertire in visione e fotocopia (fronte retro);
- traduzione della patente di guida estera oppure certificazione o altro documento attestante validità e autenticità della patente se previsto dallo specifico accordo di conversione;
- documento di riconoscimento in corso di validità.
- permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero la ricevuta della relativa richiesta di rinnovo;
- fotocopia del tuo codice fiscale.
Per visualizzare il tariffario PAGOPA: https://www.ilportaledellautomobilista.it/documents/56611/82780328/TARIFFARIO_SDG_IT.pdf
Puoi procedere al servizio di pagamento su PAGOPA solo dopo aver effettuato l’accesso con SPID su Il Portale dell’Automobilista https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/home /
Eventuali limitazioni all'utilizzo di una patente di guida europea in sostituzione di una patente di guida non europea.
Le patenti rilasciate da un altro Stato dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo per conversione di patente rilasciata da uno Stato extra UE consentono di guidare in Italia.
Tuttavia, se hai la residenza anagrafica in Italia da oltre un anno e sei titolare di una patente rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo per conversione di una patente rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE, con cui l’Italia non ha stipulato accordi di reciprocità per la conversione, dovrai conseguire la patente italiana, sostenendo i previsti esami di abilitazione (esame teorico e pratico).
Riferimenti normativi
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, recante nuovo codice della strada (consultabile sul sito www.normattiva.it al seguente link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285)
- decreto del Presidente della Repubblica recante esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada 16 dicembre 1992, n. 495 (consultabile sul sito www.normattiva.it al seguente link: https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-28&atto.codiceRedazionale=092G0531&atto.articolo.numero=0&qId=1e53591e-622d-42eb-83ed-229bfe34d41f )