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Pagamenti PagoPA - Novità - Dettaglio News

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Pagamenti PagoPA - Novità

NUOVE MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL DUPLICATO PATENTE E DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE

Per le denunce di smarrimento, sottrazione e distruzione della Patente o del Documento Unico di Circolazione effettuate a partire dal 14 febbraio 2022, l'Amministrazione invierà i relativi duplicati all'indirizzo di residenza solo a fronte della verifica del pagamento – da effettuare tramite bollettino PagoPA - della tariffa corrispondente per l'incasso dei Diritti di Motorizzazione.Tale pagamento è indispensabile per l'emissione del nuovo documento ma NON È NECESSARIO IN FASE DI RILASCIO DEL PERMESSO PROVVISORIO DA PARTE DELLE FORZE DELL'ORDINE. 

Dal momento del rilascio del permesso provvisorio oppure  della  denuncia, il documento dichiarato smarrito, sottratto o distrutto non è più valido ed in caso di ritrovamento o restituzione dovrà essere distrutto.

Determinazione della tariffa per DUPLICATO/SMARRIMENTO PATENTI

Per determinare la tariffa occorre verificare la duplicabilità della patente, presso gli Organi di Polizia in sede di denuncia di smarrimento o, in qualsiasi momento, nell'area personale del Portale dell'Automobilista.

  • Se la patente risulta "DUPLICABILE" direttamente dall'Ufficio Centrale Operativo del CED della Motorizzazione, è possibile effettuare il pagamento tramite il servizio di "Pagamento pratiche online PagoPA" disponibile nella sezione privata del Portale dell'Automobilista selezionando la tariffa:

"2E - Duplicato patente per smarrimento, sottrazione e distruzione" del tariffario Nazionale (N.B. Tale tariffa è l'unica valida anche per richieste afferenti alla Provincia autonoma di Trento).

  • Se la patente risulta "NON DUPLICABILE" direttamente dall'Ufficio Centrale Operativo del CED della Motorizzazione, occorre recarsi presso gli uffici competenti della Motorizzazione per perfezionare la richiesta, presentando la ricevuta di avvenuto pagamento di un bollettino PagoPA con tariffa:

"2E - Duplicato patente per smarrimento, sottrazione e distruzione" del tariffario Nazionale oppure, per richieste afferenti alla Provincia autonoma di Trento, occorre selezionare la medesima tariffa sullo specifico tariffario "Provincia autonoma di Trento". La stessa pratica può essere anche presentata presso uno Studio di consulenza automobilistica (c.d. agenzia pratiche auto).

NB: Si rende noto che al fine di perfezionare la richiesta di duplicato è necessario che il codice fiscale del pagatore (informazione che deve essere indicata all'atto del pagamento) corrisponda al codice fiscale dell'intestatario della patente.

Determinazione delle tariffe per DUPLICATO/SMARRIMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE

Per determinare la tariffa occorre verificare la duplicabilità del Documento Unico di Circolazione presso gli Organi di Polizia in sede di denuncia di smarrimento o, in qualsiasi momento, nell'area personale del Portale dell'Automobilista.

  • Se il Documento Unico risulta "DUPLICABILE" direttamente dall'Ufficio Centrale Operativo del CED della Motorizzazione, è possibile effettuare il pagamento tramite il servizio di "Pagamento pratiche online PagoPA" disponibile nella sezione privata del Portale dell'Automobilista selezionando la tariffa:

"J6 - Duplicato per smarrimento, sottrazione e distruzione" del tariffario Nazionale (N.B. Tale tariffa è l'unica valida anche per richieste afferenti alla Provincia autonoma di Trento).

  • Se il Documento Unico risulta "NON DUPLICABILE" direttamente dall'Ufficio Centrale Operativo del CED della Motorizzazione, occorre recarsi presso gli uffici competenti della Motorizzazione per perfezionare la richiesta presentando la ricevuta di avvenuto pagamento di un bollettino PagoPA con tariffa:

"J6 - Duplicato per smarrimento, sottrazione e distruzione" del tariffario Nazionale oppure, per richieste afferenti alla Provincia autonoma di Trento, occorre pagare la medesima tariffa sullo specifico tariffario "Provincia autonoma di Trento". La stessa pratica può essere anche presentata presso uno Studio di consulenza automobilistica (c.d. agenzia pratiche auto).

NB: Si rende noto che al fine di perfezionare la richiesta di duplicato è necessario che il codice fiscale del pagatore (indicato all'atto del pagamento) corrisponda al codice fiscale dell'intestatario del veicolo o cointestatario che ha effettuato la denuncia e che quindi ha eseguito la richiesta di emissione del duplicato.

La denuncia dovrà essere presentata agli organi di polizia, dall'intestatario del documento,  entro 48 ore dall'evento.

Se la denuncia è stata presentata all'estero deve essere ripetuta in Italia.

Si precisa infine che le pagine dell'area Patenti e Veicoli, per gli aspetti relativi al pagamento, sono in aggiornamento.

aggiornamento : 10-03-2022