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Istruzioni operative per il Registro Unico Ispettori (RUI)
Istruzioni operative per il Registro Unico Ispettori (RUI)
SOSPENSIONE FIRMA DIGITALE
Per consentire l'integrazione di soluzioni di firma digitale remota nei sistemi della Motorizzazione, è stato adottato il decreto direttoriale n. 407 del 17 ottobre 2025, che definisce la procedura di adesione alla piattaforma per i prestatori di servizi fiduciari qualificati (QTSP).
Fino al completamento delle attività di adeguamento dei provider, l'inserimento del documento di firma digitale nel RUI è temporaneamente sospeso. La funzionalità sarà riattivata non appena la procedura di accreditamento sarà completata.
Decreto n. 219 del 6 agosto 2025. Modifiche al Decreto del Capo del Dipartimento n. 198/2025
Con il Decreto del Capo del Dipartimento n. 219 del 6 agosto 2025 sono state introdotte modifiche e integrazioni al precedente Decreto n. 198 del 9 giugno 2025.
Le principali novità riguardano:
- il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione al RUI, stabilito in 30 giorni;
- in sede di prima applicazione del decreto, gli ispettori possono presentare istanza di iscrizione entro il 1° dicembre 2025, al fine di consentire un tempo congruo agli enti preposti alla verifica;
- dal 2 gennaio 2026, gli ispettori non iscritti al RUI o che non avranno aggiornato i dati ai sensi dell'articolo 12 del suddetto decreto, non potranno esercitare la funzione di ispettore autorizzato;
- per le istanze di aggiornamento della formazione triennale e della polizza assicurativa, l'ispettore dovrà effettuare il versamento dell'imposta di bollo, con bollettino PagoPA;
- è stato abrogato il vincolo dei 6 mesi per la frequenza del corso di aggiornamento triennale e per il caricamento dell'attestato nella piattaforma.
Decreto del Capo del Dipartimento n. 198 del 9 giugno 2025
Con il Decreto del Capo del Dipartimento n. 198 del 9 giugno 2025 è stato istituito il Registro Unico Ispettori presso il Centro Elaborazione Dati della Direzione generale per la Motorizzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 11 dicembre 2019, nel quale devo essere iscritti gli ispettori autorizzati, che svolgono le revisioni tecniche sui veicoli leggeri (massimo 16 persone compreso il conducente o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t) e sui veicoli pesanti (massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t).
ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ISCRIZIONE
L'iscrizione al RUI è disponibile per tutti gli utenti cittadini, tramite il Portale dell'Automobilista, raggiungibile via internet, e per i terzi delegati (studi di consulenza automobilistica e officine), tramite il Portale del Trasporto.
Di seguito è possibile scaricare la dichiarazione sostitutiva della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 240, comma 1, del regolamento di esecuzione del codice della strada.
Gli ispettori, o i terzi da essi delegati, devono presentare l'istanza di iscrizione entro il 1° dicembre 2025. In caso di presentazione successiva a tale data, l'Amministrazione non può garantire la possibilità di continuare a svolgere l'attività ispettiva, in quanto il termine di conclusione del procedimento di iscrizione è di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Infatti, a partire dal 2 gennaio 2026, solo gli ispettori regolarmente iscritti e con dati i aggiornati – cioè con stato "Attivo" sulla piattaforma – potranno esercitare la funzione di ispettore.
Si comunica inoltre che l'attuale servizio di iscrizione al RUI per la sola parte degli ispettori autorizzati sarà migrato sul nuovo applicativo. L'attuale servizio rimarrà valido per gli ispettori ausiliari.
Le istanze verranno verificate dall'Organismo di Supervisione (DGT, Regioni autonome o Province a statuto speciale) e, ove necessario, dalle Province e Città metropolitane, secondo quanto indicato nel Decreto.
ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'AGGIORNAMENTO DEI DATI
Gli ispettori autorizzati, che alla data di entrata in vigore del Decreto risultano già iscritti al registro, possono accedere al Portale del Trasporto con le credenziali in loro possesso. Inoltre, devono provvedere, ove necessario, all'aggiornamento dei seguenti dati:
- formazione di aggiornamento;
- firma digitale;
- copertura assicurativa;
- conflitti di interesse.
Anche in questo caso, gli ispettori, devono presentare l'istanza di aggiornamento entro il 1° dicembre 2025. In caso di presentazione successiva a tale data, l'Amministrazione non può garantire la possibilità di continuare a svolgere l'attività ispettiva, in quanto il termine di conclusione del procedimento di iscrizione è di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Infatti, a partire dal 2 gennaio 2026, solo gli ispettori regolarmente iscritti e con dati i aggiornati – cioè con stato "Attivo" sulla piattaforma – potranno esercitare la funzione di ispettore.
ISTRUZIONI CITTADINI
Accesso all'applicativo e manuale
Il link di accesso all'applicazione RUI è disponibile sul Portale dell'Automobilista, effettuando l'autenticazione tramite SPID o CIE.
All'interno del Portale dell'Automobilista, è possibile consultare il manuale utente in modo da permettere all'utente da orientarsi facilmente nell'utilizzo delle funzionalità disponibili e svolgere correttamente le operazioni previste.
Servizio di Assistenza
Nel caso in cui si riscontrino problematiche, il servizio di assistenza è accessibile tramite i seguenti canali tradizionali:
- Telefono: il call center è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 21:00 ed il sabato, dalle 8:00 alle 14:00; è raggiungibile componendo il numero 800 23 23 23, gratuito da telefono fisso e il numero 06 45 77 59 27 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori
- Mail: la casella di posta dedicata è uco.dgmot@servizidt.it
RUI - Esercizio della funzione di ispettore autorizzato 2 gennaio 2026
Domande frequenti (FAQ)
Si invita l'utenza a consultare l'apposita sezione dedicata alle Domande frequenti (FAQ) sul Registro Unico Ispettori, con le relative risposte, ai quesiti posti più frequentemente dagli utenti.
ultimo aggiornamento: 1-9-2025


