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Comunicato stampa - Dettaglio Comunicazioni

Dettaglio Comunicazioni

Comunicato stampa

Comunicato stampa

Attuazione delle norme sulle intestazioni temporanee dei veicoli e contrasto alle intestazioni fittizie: precisazioni della Motorizzazione Civile

Vengono pubblicate dai mass media notizie non del tutto corrette in tema di adempimenti richiesti ai cittadini e alle imprese ai fini dell'annotazione nell'Archivio Nazionale Veicoli e sulla carta di circolazione del nominativo di chi utilizza un veicolo intestato ad altro soggetto.

Al riguardo, nell'evidenziare che nelle prossime ore sarà pubblicata, sul sito del Ministero www.mit.gov.it, una apposita circolare di chiarimenti, appare opportuno evidenziare alcune precisazioni di generale interesse.

1. Gli adempimenti di cui si parla sono contenuti nell'art. 94, comma 4-bis, del Codice della strada e non riguardano in alcun modo le patenti di guida.

2. Sulla carta di circolazione andrà annotato unicamente il nominativo della persona che utilizza il veicolo e non anche i dati relativi alla propria patente di guida.

3. L'obbligo di comunicazione sussiste solo a condizione che l'utilizzatore abbia il veicolo in disponibilità per un uso esclusivo e personale superiore a 30 giorni continuativi.

4. Non sono obbligati ad effettuare l'annotazione tutti coloro (cittadini e imprese) che già da prima del prossimo 3 novembre utilizzano, a vario titolo, veicoli intestati ad altri soggetti.

5. Per tutti gli utilizzi temporanei che cominceranno a decorrere dal 3 novembre in poi, ci saranno 30 giorni di tempo per effettuare l'annotazione, se prescritta.

<6. Il comodato tra familiari conviventi non deve essere obbligatoriamente annotato.

7. Per quanto concerne il comodato di veicoli aziendali, non sono soggette a comunicazione tutte le ipotesi di fringe benefit, di uso promiscuo e di uso esclusivo per svolgimento di attività aziendali dei veicoli in utilizzo ai dipendenti, ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell'Azienda.

8. Per quanto concerne i veicoli in locazione senza conducente, dovranno essere comunicate esclusivamente le locazioni stipulate a decorre dal 3 novembre e a condizione che abbiano una durata superiore a 30 giorni.

Per tutto ciò che concerne gli aspetti sanzionatori, occorrerà fare riferimento alle indicazioni che al riguardo verranno fornite dal Ministero dell'Interno.

Circolare prot. n. 15513 del 10/07/2014 - Nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell'intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli.

Circolare prot. n. 23743 del 27/10/2014 - Intestazione temporanea di veicoli - Chiarimenti applicativi.

Patente e libretto con stesso nome, la Motorizzazione chiarisce le regole - "Il Fatto Quotidiano" del 30/10/2014